Attività di estetista

La qualificazione professionale di Estetista si consegue dopo l’adempimento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:
di un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5 oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, così come previsto dalla legge n. 1/1990, articolo 6, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;

b) oppure da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato legittimato all’ esercizio dell’attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un’impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;

c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

La domanda per l’accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell’ammissione all’esame e al corso di formazione per l’attività di Estetista deve essere presentata dall’interessato o da soggetto delegato (commercialista, consulente del lavoro) e inoltrata alla Regione Piemonte – Direzione Attività Produttive – compilando l’apposita modulistica. Scarica il modulo.

Documentazione da allegare alla domanda:

per collaboratori e soci prestatori d’opera in società artigiane: presentare la dichiarazione del titolare o socio qualificato relativamente alle mansioni svolte; Scarica il modulo
per i soci di società non artigiane: presentare la dichiarazione del direttore tecnico relativamente alle mansioni svolte dal richiedente; Scarica il modulo
per i dipendenti: i periodi di lavoro svolti in qualità di dipendente vanno documentati allegando copia del libretto di lavoro o copia delle buste paga (della prima ed ultima busta paga per ogni periodo lavorativo, per periodi lunghi presso lo stesso datore di lavoro allegarne anche una per ogni anno), copia della lettera contratto di assunzione ove si evincano le mansioni svolte.

Nei rapporti di lavoro svolti con osservanza di orario ridotto (part-time), considerando la settimana lavorativa di 40 ore, si calcola il periodo lavorativo necessario, in proporzione alle ore effettivamente lavorate.

Pareri in materia alla pag. http://www.regione.piemonte.it/artigianato/commissione_regionale.htm

La Commissione Europea ha istituito un sistema generale di riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche che si riferisce a tutte le professioni regolamentate, il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di qualifiche professionali disciplinate da disposizioni legislative.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha competenza per il riconoscimento in Italia, della qualifica professionale di estetista conseguita all’estero.
Chi è in possesso di un titolo professionale di estetista conseguito all’estero può richiederne il riconoscimento presentando un’istanza con raccomandata (AR)

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